REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6565 del 2016, proposto da:
[...] rappresentati e difesi dagli avv. Aurora Donato, Bartolo Mancuso, con domicilio eletto presso Bartolo Mancuso in Roma, Via Germanico 172;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[...];
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
ordinanza n. 241 del 0804.2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità "su scuola" e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai ricorrenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che le doglianze proposte, alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare non appaiano manifestamente infondate, sicché, anche al fine di delibare le censure di ordine costituzionale, pare congruo accogliere la domanda di sospensione fino all’udienza di merito, fissata per il 20 ottobre 2016;
che le spese possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Accoglie e per l'effetto:
a) sospende
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 ottobre 2016. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:...